La polizza multirischio assicura la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi e a prestatori di lavoro, la responsabilità civile per i danni a terzi da prodotto, i danni materiali alla proprietà, e una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia del titolare o del socio, nonché la tutela legale e l’assistenza delle aziende.
Garanzia “danni alla proprietà”: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato, ai macchinari e merci, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di un evento improvviso e accidentale qualunque ne sia la causa.
Garanzia “furto”: la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo per la perdita del contenuto (macchinari, merci, apparecchiature) posto nei locali dell’azienda indicati in polizza in conseguenza di furto, rapina o estorsione come descritti in polizza.
Garanzia “responsabilità civile fabbricato”: la garanzia copre i danni che l’assicurato deve risarcire a terzi per morte, lesioni personali e danni materiali a cose a seguito di richiesta di risarcimento quale conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e delle parti comuni. La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Garanzia “responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)”: la garanzia copre i danni che l’assicurato deve risarcire a terzi per morte, lesioni personali e danni materiali a cose a seguito di richiesta di risarcimento quale conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza. Sono compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie. La garanzia vale anche per (i) la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; (ii) azioni di rivalsa esperite dall’INPS; (iii) per il fatto delle persone considerate terze (es. prestatori di lavoro, appaltatori, ingegneri).
Garanzia “responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): la garanzia copre i danni che l’assicurato deve risarcire per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui l’assicurato si avvale verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni. L’assicurazione vale anche per le azioni esperite da I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.
Garanzia “responsabilità civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.)”: la garanzia copre i danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza fabbricati, venduti o distribuiti dall’assicurato che questi deve risarcire a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la loro messa in circolazione.
Garanzia “salvareddito”: la garanzia prevede il pagamento di una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia subiti dal titolare dell’azienda o dai soci a condizione che tale inabilità temporanea abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi.
Garanzia “tutela legale”: la garanzia assicura il rischio dell’ assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’assicurato in conseguenza di un evento assicurato. Oltre al contraente sono assicurati anche: il titolare dell’azienda, i prestatori di lavoro ed i familiari del titolare (per le società di persone, ditte individuali e imprese familiari) nonché il legale rappresentante, gli amministratori e i prestatori di lavoro (per le società di capitali).
Garanzia “assistenza” in caso di sinistri previsti in polizza consistente in: invio di un idraulico, invio di un elettricista, invio di un fabbro, invio di un serrandista, invio di un vetraio, invio di un sorvegliante, rientro anticipato, recupero dati, consulenza medica, invio di un medico.
È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.
Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/ risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.